Divieto di balneazione: è legittimo o no?

divieto

Con l’aiuto di alcuni cittadini che, contrariati dall’Ordinanza Dirigenziale oggetto della presente si sono attivati per chiedere la verifica della legittimità della stessa, è stato composto il testo di seguito riportato al fine di documentare quelli che sono i dubbi emersi nei confronti avuti, chiederne la valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale ed eventualmente votarne l’annullamento.

Vorremmo che il lavoro e la ricostruzione di seguito riportata venisse presentata e discussa (come Mozione, per esempio) in un prossimo Consiglio comunale. Ciò al fine di verificare la fondatezza o meno delle considerazioni in essa contenute.

Si ringraziano i cittadini che hanno collaborato alla redazione della presente.

Associazione Progetto Comune



Oggetto:
divieto di balneazione attuato dal Comune di Anguillara Sabazia con Ordinanza Dirigenziale N.R.G 58 del 3/5/2017

Premesso che:

  • il DLgs 116/2008 – “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”:
    • all’art. 4 individua le competenze regionali ed in particolare al comma 1, lettere “a” ed “e” attribuisce alla competenza regionale:
      a) l’individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio.
      e) la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
    • all’art. 5 individua le competenze comunali, e in particolare al comma 1, lettere “a” e “b”:
      a) la delimitazione, prima dell’inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall’apposito provvedimento regionale;
      b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
  • all’art. 6, comma 1: Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano ogni anno, entro e non oltre il 31 dicembre, le acque di balneazione e determinano la durata della stagione balneare così come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera e);
  • in ottemperanza all’art. 6, la Regione Lazio individua annualmente con Delibera di Giunta Regionale le acque destinate alla balneazione e le acque che ne sono escluse, nonché la durata della stagione balneare;
  • l’atto vigente per l’anno in corso è la DGR T00084 del 11/5/2017, la quale individua l’area in oggetto, avente cod. europeo IT012058005A002, quale area destinata alla balneazione.

Rilevato che:

  • il comune di Anguillara Sabazia (Area III), ha emesso – ai sensi dell’art. 54 del TUEL – l’Ordinanza Dirigenziale N.R.G 58 del 3/5/2017;
  • suddetta ordinanza, in particolare, ha decretato: “ZONA 1 – Via Reginaldo Belloni da piazza del molto fino allo Chalet del lago. La stagione ha inizio il 15 maggio e termina il 30 settembre. La balneazione non è consentita”.

Constatato che, in merito al provvedimento adottato dal Comune di Anguillara Sabazia:

  • l’ordinanza dirigenziale non può interdire la balneazione fuori dai casi transitori previsti dall’art. 1, comma 5, lettera B (Gravi casi di inquinamento ambientale);
  • a norma del TUEL, i casi di cui sopra devono essere oggetto di ordinanza sindacale e non dirigenziale;
  • non spetta al Comune perimetrare le aree soggette o interdette alla balneazione poiché a norma dell’art.4 comma 1, lett. A e dell’art. 6, comma 1 del DLgs 116/2008, il compito spetta unicamente alla Regione Lazio;
  • individua un tratto che non corrisponde ad alcuna area di balneazione di cui alla DGR T00084 del 11/5/2017 né per estensione né per localizzazione;
  • non è specificata nel testo alcuna motivazione in merito al divieto di balneazione;
  • non sono addotte, in particolare, motivazioni sanitarie;
  • non è citato in premessa né il DLgs 116/2008, né la DGR T00084/2017;
  • richiama genericamente il DLgs 152/06 (Testo Unico dell’Ambiente) che non legifera in merito alla materia in oggetto;
  • non è possibile decretare, con ordinanza dirigenziale, la durata del periodo di balneazione in quanto anch’esso è stabilito dalla Regione Lazio in forza dell’art. 6, comma 1 e dell’art. 4, comma 1, lett. “e” del DLgs 116/2008;
  • non può essere addotta una motivazione relativa alla “delimitazione” in quanto l’art. 5 comma 1, lett. “a” del del DLgs 116/2008, indica chiaramente che la delimitazione deve avvenire “in conformità a quanto stabilito dall’apposito provvedimento regionale”;
  • risulta  sia stata officiata a controllare il rispetto della Ordinanza ed a elevare contravvenzioni ai presunti trasgressori una Associazione  i cui membri sono denominati “Guardie Zoofile” e ciò alla luce di una ipotetica convenzione stipulata tra quest’ultima Associazione  e l’Ente;
  • risulta che a tale Associazione sia stato corrisposto un contributo pari ad euro 6.000,00=;
  •  non è noto conoscere in base a quale titolo e normativa le suddette “Guardie Zoofile” possano agire quali Ufficiali di Pubblica Sicurezza;
    Difatti, in data 20 novembre 2013, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Viminale ha emesso un parere che distingue fra guardie zoofile nominate con decreto prefettizio e guardie zoofile nominate ai sensi di leggi regionali. Le prime sono abilitate a compiti di vigilanza, nei limiti del campo di applicazione della Legge 189/2004 (ai sensi dell’articolo 6, comma 2) e “limitatamente alla tutela degli animali d’affezione (dunque: gli illeciti penali commessi mediante maltrattamento degli animali e loro impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate, con esclusivo riguardo agli animali domestici o di compagnia)”; le seconde sono invece “abilitate ai compiti di vigilanza previsti dalle leggi regionali stesse”. La nota del Ministero dell’Interno, relativamente alle guardie zoofile nominate ai sensi di leggi regionali e riconosciute da un organo regionale, aggiunge che “durante il servizio non rivestono qualità di polizia giudiziaria non essendo ad esse applicabile la previsione di cui all’articolo 6, comma 2” della Legge 189/2004. La norma, infatti, “riconosce dette qualità solo alle guardie nominate ai sensi di tale norma, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina”.
    Dal che ne discende che non si comprende quale sarebbe il fine delle disposizioni date alle guardie zoofile, se le infrazioni da questi eventualmente rilevate sarebbero effettuate da soggetto in carenza di potere e pertanto impugnabili  dal cittadino con inevitabili esiti vittoriosi (si potrebbe configurare danno erariale).

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante della presente, si chiede al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, all’Assessore competente per materia ed agli Uffici Tecnici competenti:

  1. di procedere all’annullamento dell’Ordinanza Dirigenziale n. N.R.G 58 del 3/5/2017 emessa dal Responsabile dell’Area III in quanto emessa in carenza di potere dal soggetto firmatario ed in violazione della normativa vigente in materia;
  2. il ripristino della “legalità” e quindi la rimozione della cartellonistica apposta lungo il tratto di spiaggia “illegittimamente” interdetto alla balneazione;
  3. l’annullamento dell’orario di balneazione in zona 2, per le motivazione sopra esposte;
  4. l’invio del presente atto agli Organi preposti alla verifica di legittimità in merito alle azioni intraprese dal Comune di Anguillara Sabazia relativamente allo “sgombero forzato” operato nei confronti dei bagnanti per opera della cd. Polizia zoofila.

 

2 pensieri riguardo “Divieto di balneazione: è legittimo o no?

  1. Ho letto l’ordinanza dirigenziale 58 del 3/5/2017 ed il regolamento decoro urbano (delibera consiliare 36 del 13/10/2016). sbaglio se deduco che non vi é espressa una sanzoine se non si rispetta il divieto (illeggitimo) di balneazoine ?

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