Nella foto, scattata un paio di giorni fa, un cumulo di fresato d’asfalto presso l’autoparco comunale di Via Duca degli Abruzzi, ad Anguillara Sabazia.
Chiediamo all’Amministrazione comunale:
- di fornire informazioni e documentazione che attestino le disposizioni, emanate dagli uffici competenti, volte a chiarire quali siano le intenzioni di “utilizzo” del materiale suddetto: rifiuto o sottoprodotto?
- di sapere come e chi abbia portato e stoccato il materiale in foto presso l’autoparco comunale e da dove questo provenga.
Invieremo agli uffici competenti apposita interrogazione, sperando che alla stessa venga fornita risposta.
Maggiori dettagli e riferimenti normativi nell’approfondimento che segue.
Approfondimento e riferimenti normativi
Legalità, cercando sulla Treccani, troviamo questa definizione: l’essere conforme alla legge e a quanto è da questa prescritto.
Abbiamo pensato alla legalità in merito al fresato d’asfalto, quel materiale derivante dal disfacimento del manto stradale. Ne parliamo perché un paio di giorni fa, passando dinanzi all’autoparco comunale (ultimamente sito piuttosto frequentato a causa della nota presenza di materiale di risulta di alcune operazioni cimiteriali sulle quali, sembrerebbe, siano stati sollevati dubbi di legittimità), abbiamo notato, quindi fotografato (vedi foto sopra), un cumulo di suddetto materiale.
La normativa in materia è piuttosto complessa. L’argomento è trattato tra le altre fonti normative, dal DLgs 152/2006 (artt. 183, 184, 184-bis, 230 ed altri), ma sono le molte sentenze intervenute nel tempo che, cercando di fare chiarezza tra norme nazionali e disposizioni europee, hanno difatti delineato i confini entro i quali muoversi per potersi dichiarare “nella legalità”.
Esemplificando, il materiale di risulta del processo di fresatura dell’asfalto può essere considerato: sottoprodotto oppure rifiuto.
Si considera sottoprodotto, quando il fresato viene trattato da impianti autorizzati per la produzione di conglomerati bituminosi. Invero alcune interpretazioni delle corti considerano il fresato come sottoprodotto solo se si prevede la riselezione e frantumazione tramite “appositi impianti mobili in situ (cioè all’interno del cantiere)”. Ma questo non rileva per le considerazioni qui espresse.
Si considera, invece, rifiuto e viene catalogato con il codice CER 17.XX (vedi elenco), quando sussiste la “effettiva volontà di disfarsi (del fresato) da parte del relativo produttore e/o detentore” [si veda art. 183, comma 1, lett. a), del TUA: “rifiuto“: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi].
Appare evidente, quindi, che ad assumere carattere dirimente, ai fini della qualificazione del fresato stradale come rifiuto o come sottoprodotto, resta quindi la volontà di colui che produce o detiene detto materiale.
Andando a leggere la sentenza 19/04/2011, n. 16705, della Corte di Cassazione, troviamo la seguente definizione: “il fresato d’asfalto proveniente dal disfacimento del manto stradale rientra nella definizione del materiale proveniente da demolizioni e costruzioni, incluso nel novero dei rifiuti speciali non pericolosi”.
La stessa stabilisce che per “escludere l’applicazione della normativa sui rifiuti per i materiali provenienti da demolizioni stradali è onere di chi ne afferma il riutilizzo fornire la prova di tale assunto, in quanto detti materiali non rientrano nella categoria delle terre e rocce da scavo e sono classificati come rifiuti …”.
Riassumendo, il fresato d’asfalto proveniente dal disfacimento del manto stradale è un rifiuto e non può essere equiparato né a materiali inerti né a un sottoprodotto se non si è in grado di fornire la prova del suo riutilizzo (che non è certamente una semplice dichiarazione bensì il soddisfacimento di ben determinati criteri volti a “certificare” che il fresato verrà effettivamente riutilizzato in base a ben definite percentuali di miscelazione con altre sostanze bituminose onde evitare la produzione di materiale di scarsissima qualità).
Tutto ciò in quanto il fresato d’asfalto è materiale che deriva da “demolizione/scarificazione” del manto stradale ed in quanto tale, in assenza di una certificazione che ne attesti la possibilità di utilizzo come sottoprodotto, è da considerare come “rifiuto speciale” (se pericoloso o meno dipende da altri fattori, non rilevanti ai fini del presente documento) e quindi soggetto all’obbligo del conferimento ai fini del recupero prima di un’ulteriore utilizzo.
Ed in tal caso, il trasporto e il riutilizzo del fresato d’asfalto – per esempio per livellare una strada – si configurerebbero come “reato di smaltimento illecito” e altri reati conseguenti, quali ad esempio il trasporto illecito di rifiuti per mancanza di iscrizione all’albo dei trasportatori autorizzati e FIR (Formulario Identificazione Rifiuti).
Se invece il soggetto che effettua la fresatura/scarificazione predispone della documentazione volta a garantire i presupposti dell’art 184-bis (sottoprodotti), prima dell’utilizzo, allora secondo il Consiglio di Stato (4151/2013 e 4978/2014), la fresatura può essere considerata un “sottoprodotto”.
Ricordiamo, infine, che la violazione alle disposizioni di legge in materia sono classificati come reati ambientali e che recentemente (febbraio 2017) una vasta operazione dei NOE ha dimostrato la gravità ed i rischi di una non “lecita gestione” del materiale di risulta dei lavori di fresatura dell’asfalto (leggi articolo).
Associazione Progetto Comune